Blog e News

Etichettatura: informazioni obbligatorie e sicurezza dei prodotti

Etichettatura: informazioni obbligatorie e sicurezza dei prodotti

L’etichetta è il primo strumento che il consumatore ha per comprendere natura e composizione dei prodotti.
I suoi contenuti, insieme al marchio, contribuiscono a determinare il consumatore circa l’acquisto o meno di un determinato prodotto.
L’etichetta risulta, pertanto, di fondamentale importanza anche circa la qualità di un prodotto.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), a seguito delle recenti modifiche introdotte al codice del consumo e nell’ottica di implementazione uniforme delle direttive europee di tutela del consumatore e di concreta attuazione del mercato unico europeo anche in vista della implementazione di regole uniformi europee che entreranno in vigore dal 2024 in tema di sicurezza dei prodotti, ha avviato varie azioni di monitoraggio del mercato, ivi incluse quelle relative alla sicurezza dei prodotti in relazione alle quali ha emesso altresì alcune linee guida alla fine del 2022.

Cosa è importante sapere sull’etichettatura dei prodotti?

 

1. Contenuti minimi obbligatori delle etichette

Sono previsti normativamente alcuni contenuti minimi obbligatori da inserire nelle etichette. Essi possono essere diversi in base alla tipologia di prodotto.

Prodotti che presentano particolari rischi per la salute, per l’’ambiente o di altra natura, infatti, presentano spesso una regolamentazione specifica circa le etichette: si pensi alla specifica normativa applicabile agli integratori alimentari, ai cosmetici, ai giocattoli o ai macchinari.

Il Codice del Consumo, tuttavia, prevede regole generali applicabili in via residuale quando non siano previste specifiche normative di settore o per rischi non contemplati dalla normativa di settore.
Ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Consumo occorre riportare sui prodotti “chiaramente visibili e leggibili” le seguenti indicazioni:

“a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b)  al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c)  al Paese di origine, se situato fuori dell’Unione europea;
d)  all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e)  ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f)  alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.”

Le indicazioni devono essere riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti.

Unicamente le istruzioni, eventuali precauzioni e informazioni sulla destinazione d’uso possono essere indicate anche “su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi” ai sensi dell’articolo 7 dello stesso Codice del Consumo.

Tutte le indicazioni devono essere apposte almeno in lingua italiana, quando parliamo di commercializzazione dei prodotti in Italia.
Quando siano presenti diciture apposte in più lingue, le diciture in lingua italiana devono avere dimensione non inferiore a quelle riportate in altre lingue.

Per valutare l’adeguatezza delle indicazioni incluse nelle etichette è, in ogni caso, buona norma tenere conto anche delle ulteriori previsioni del Codice del Consumo, che esplicitano i principi cardine posti dalla legge a tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali ingannevoli, vale a dire gli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo.

Le violazioni circa le etichette e le pratiche ingannevoli possono essere segnalate alle autorità da qualsiasi consumatore.
La contestazione di non conformità delle etichette e di pratiche commerciali ingannevoli possono comportare pesanti sanzioni sotto il profilo sia economico che reputazionale. Occorre poi sottolineare che ciascun paese ha la propria normativa di prodotto e relativa alla etichettatura.

Tali norme stanno cambiando anche in ragione della sempre crescente attenzione alla sostenibilità e al tema dell’economia circolare che si riflette anche nella normativa in tema di etichette e comunicazione.

 

2. L’esempio della Francia

La Francia è uno dei paesi più zelanti in tema di etichettatura.

Facendo specifico riferimento alla etichetta ambientale, ad esempio, In Francia, il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la legge AGEC n° 2020-105 che ha come obiettivo quello di cambiare il sistema attuale da una economia lineare ad una economia circolare in applicazione della Direttiva Europea 851/2018.

In virtù della legge AGEC, dal 1° gennaio 2022, tutti “metteurs sur le marché” cioè quei soggetti ed imprese che fabbricano, fanno fabbricare, importano e/o introducono nel territorio francese prodotti e che non hanno un proprio sistema di riciclaggio approvato dal governo francese devono aderire all’eco-organizzazione corrispondente alla tipologia di prodotti venduti.

Essi devono anche procedere a dichiarare le vendite retroattivamente e a pagare i relativi contributi, a pena di pesanti sanzioni.

In base alla tipologia di prodotto venduti, al fatturato generato dall’impresa e/o numero di prodotti immessi sul mercato francese è possibile che il produttore sia tenuto ad ulteriori obblighi, tra i quali quello di fornire al consumatore ulteriori informazioni relativamente al prodotto tramite una dettagliata scheda prodotto.

Ad esempio, per i prodotti tessili e le calzature in alcuni casi occorre fornire:

a) Indicazione della tracciabilità geografica delle tre principali fasi di produzione (tessitura, tintura, assemblaggio/finitura);
b) Avvertenza specifica in riferimento ai prodotti tessili che presentano oltre il 50% di fibre sintetiche e che rilasciano microfibre di plastica durante il lavaggio.

Inoltre, viene ribadito il divieto, già previsto dalla legge, di utilizzare l’indicazione “biodegradabile”, “ecologico” o qualsiasi altra indicazione simile per qualsiasi prodotto o imballaggio per evitare l’effetto “greenwashing”.

In aggiunta a quanto sopra, vi sono obblighi precisi e stringenti, soggetti a sanzioni, di applicare loghi specifici e indicazioni di smistamento degli imballaggi, come avviene dal 2023 anche in Italia, ma sono applicabili anche relativamente ai prodotti. L’articolo 17 della legge AGEC (Decreto n°2021-835 del 29 giugno 2021), codificato all’articolo R541-12-21 codice ambientale, fornisce il quadro di riferimento per l’informazione del consumatore e le indicazioni di smistamento.

Tali indicazioni devono essere fornite con segni semplici che non necessitano di traduzione, che siano leggibili anche su un piccolo formato adatto all’etichetta della composizione.

L’etichetta deve avere una dimensione minima di 2,7 cm. L’etichetta deve essere sempre composta da due elementi che devono essere sempre presenti insieme, vale a dire:

I) Logo Triman


II) Pittogramma sulle indicazioni di smistamento composto da:

a) Categoria del prodotto (indicando la figura del vestito, delle scarpe e/o della biancheria);
b) Punto di raccolta;
c) URL del sito internet dell’ADEME (Agenzia francese per la transizione ecologica);
d) Logo FR per indicare che è soggetto alla legge francese.

Si veda, in proposito, l’immagine esemplificativa di seguito riportata riferita a prodotti del settore abbigliamento.

Vi sono dei termini di entrata in vigore degli obblighi normativi e di etichettatura specifici in base alla tipologia di prodotto e al settore. Tali termini devono pertanto essere verificati in modo specifico con riferimento al settore e al prodotto di riferimento.
Per il settore dei prodotti tessili, biancheria per la casa e calzature, il termine ultimo per l’adeguamento delle etichette è già decorso ed era il 1° febbraio 2023.

Per ciascun prodotto che sia commercializzato in assenza del Logo TRIMAN e/o in assenza dell’informativa obbligatoria oppure di informativa solo parziale, la sanzione per la violazione ammonta fino a € 3.000 per le persone fisiche o fino € a 15.000 per le persone giuridiche.

 

3. La novità: Regolamento UE 2023/988, General Product Safety Regulation (GPSR)

Il Regolamento ha l’obiettivo di tutelare il consumatore in relazione a prodotti non sicuri immessi o messi a disposizione nel mercato dell’Unione Europea e, in particolare, da quelli venduti online direttamente nei confronti dei consumatori.

Introduce un obbligo generale di sicurezza applicabile ai prodotti immessi o messi a disposizione nel mercato europeo, identifica gli aspetti da considerare nella valutazione sulla sicurezza e stabilisce una presunzione di conformità all’obbligo di sicurezza quando il prodotto sia:

a) conforme alla normativa europea applicabile o a parti di esse, ivi inclusi i rischi e le categorie di rischi previsti dalla normazione di organizzazioni europee di normazione pubblicate nella Gazzetta dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, Reg. (UE) 1025/2012; oppure, in assenza di tali norme

b) conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale, purché le relative normative nazionali siano conformi al diritto dell’Unione.

Il Regolamento prevede, inoltre, le informazioni che devono essere conservate e fornite al fine di garantire la sicurezza del prodotto.
Le autorità di vigilanza – qualora ritengano e sia dimostrato che, nonostante la conformità alle previsioni di legge di cui al punto 2.2 sopra, il prodotto sia pericoloso – possono comunque adottare misure idonee a tutela della sicurezza dei consumatori, nonostante la presunzione di conformità.

Ciò implica, nella sostanza, che rimanga in capo al fabbricante, o comunque al soggetto che immette o mette a disposizione il prodotto nel mercato dell’Unione, l’onere di adottare tutte le misure e tutele atte a dimostrare che il prodotto è sicuro e non è pericoloso.

Prevede obblighi a carico dei diversi operatori della catena distributiva misurati in base al ruolo dagli stessi svolto.

Introduce, inoltre, particolari novità in tema di responsabilità in capo ai fornitori di mercati online e di vigilanza del mercato estendendo a tutti i prodotti le previsioni del Reg. (UE) 2019/1020 in tema di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti anche ai prodotti non soggetti ad una specifica normativa di settore.

Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, le informazioni da apporre sul prodotto ivi incluse le istruzioni e informazioni sulla sicurezza possono essere fornite tramite l’uso di soluzioni tecniche ed elettroniche, purché esse siano chiaramente visibili sul prodotto, oppure sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento.

Ciò significa che potranno essere legittimamente utilizzate in tutta Europa soluzioni digitali come codici QR o codici a matrice di dati per fornire tali informazioni.

In generale, il Regolamento rafforza le tutele già previste a favore dei consumatori e prevede che:

  • gli operatori economici dovranno avere una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline che metta a disposizione la documentazione tecnica, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza del prodotto;
  • la documentazione tecnica dovrà essere aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
  • le informazioni sul prodotto e sul produttore dovranno essere posizionate sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile farlo, le informazioni dovranno essere apposte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento.
  • In caso di richiamo del prodotto, i venditori sono obbligati a informare tutti i consumatori interessati.

L’obiettivo del Regolamento, quindi, è rafforzare il controllo sui prodotti, velocizzare il flusso di comunicazione per i prodotti non sicuri e implementare le azioni di ritiro e richiamo.
Occorrerà pertanto che i fabbricanti di prodotti inizino a riflettere su cosa tale regolamento comporta nella propria organizzazione aziendale.
Qualora voleste verificare che le etichette utilizzate sui vostri prodotti siano conformi o gli adempimenti ai sensi del nuovo Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, rimaniamo a disposizione.

Hai bisogno di maggiori informazioni?