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Le basi per l’avvio di un Progetto di Franchising

Le basi per l’avvio di un Progetto di Franchising

Il franchising (o affiliazione commerciale) è un contratto di distribuzione con il quale una parte (c.d. “Franchisor”) si obbliga a fornire all’altra (i.e. “Franchisee” o “Affiliati”) una formula commerciale costituita da know-how ed altri elementi di proprietà intellettuale, inserendola in una rete di distribuzione commerciale.

Franchisor e Franchisee devono essere “giuridicamente ed economicamente indipendent[i]”.

Nell’ambito della strutturazione del progetto, il Franchisor deve tenere in considerazione due macro-aspetti che risultano determinanti:

1. tutela delle proprietà industriale aziendale relativa al progetto;

2. rapporto contrattuale con i gestori dei singoli punti vendita (Franchisee).

 

Tutela della proprietà industriale

 Quanto alla tutela della proprietà industriale, è assolutamente opportuno considerare i seguenti beni immateriali:

a) MARCHIO: Corrisponde all’insegna dei punti vendita, al nome a dominio e agli account social. In sintesi, è il nome con cui ci si presenta al mercato e si verrà ricordati dai clienti per perpetrare l’acquisto;

b) DESIGN DEL PUNTO VENDITA: corrisponde all’organizzazione stilistica del punto vendita in termini di organizzazione degli spazi, arredamenti, complementi d’arredo ed elementi di decoro;

c) KNOW HOW: consiste in informazioni segrete che possono riguardare le ricettazioni, l’organizzazione del lavoro, metodo di lavoro, etc. Tali elementi sono, in genere, inclusi in un manuale che viene messo a disposizione del franchisee e che racchiude gli aspetti centrali della gestione del Franchising;

d) DESIGN DEGLI ELEMENTI DI ABBIGLIAGGIO DEL PUNTO VENDITA: si tratta del design bidimensionale o tridimensionale di tutti gli accessori utilizzati (piatti, bicchieri, tovaglie, decori).

Tali beni devono essere oggetto di tutela e protezione a favore del Franchisor.

Il mantenimento dei diritti di Proprietà Industriale in capo al Franchisor sui suddetti beni immateriali permetterà una maggiore fidelizzazione dei punti vendita e della clientela e produrrà un effetto di deterrenza nei confronti dei Franchisee rispetto alla risoluzione del contratto di franchising e alla conseguente fuoriuscita dal sistema di franchising.

Uno dei principali controvalori che i franchisee sono disponibili a riconoscere al Franchisor, infatti, è proprio un know-how che permette di abbattere i tempi del lead to market. La adeguata tutela dei suddetti beni immateriali e del know-how non consentirà ai franchisee di appropriarsi di tale conoscenza alla cessazione del contratto.

 

Contrato di Franchising

Oltre ad aver provveduto alla tutela dei suddetti beni immateriali, occorre regolamentarne l’uso (licenza) nel contratto di franchising stabilendo sia lo sfruttamento dei suddetti beni che i limiti a tale sfruttamento per la tutela del Franchisor, della sua immagine commerciale e del marchio connesso.

Il contratto di franchising deve avere forma scritta (“a pena di nullità”) e un termine di durata minima che sia idoneo a consentire al Franchisee l’ammortamento dell’investimento. Tale termine non può essere inferiore a tre anni.

Tra gli obblighi e le garanzie contrattuali in capo al franchisor, vi sono:

i) l’aver “sperimentato sul mercato la propria formula commerciale” (i.e. devono già essere stati aperti dei punti vendita);

ii) l’indicazione di una serie di informazioni riguardanti, ad esempio, l’ammontare degli investimenti richiesti all’affiliato, le modalità di calcolo delle royalties, l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale, le specifiche del know-how, le caratteristiche dell’assistenza tecnica e commerciale, le modalità di rinnovo del contratto a scadenza.

 In sostanza, nel contratto di franchising si andranno a modulare tutti gli aspetti del rapporto contrattuale come, ad esempio:

a) la licenza dei beni immateriali di cui al punto I;

b) investimenti necessari da parte del franchisee;

c) l’eventuale pagamento di una entry fee a carico del Franchisee per fare parte della rete di Franchising;

d) corrispettivo a favore del Franchisor che può essere modulato in termini percentuali sul fatturato (royalties), in termini di minimi di vendite o in entrambi i modi;

e) inadempimenti del Franchisee che consentono al Franchisor di risolvere il contratto di franchising a condizioni favorevoli;

f) contributi sugli arredi e/o alle attività di promozione a favore del franchising, se previste dagli accordi tra le parti.

Ovviamente, il progetto di franchising e il relativo contratto vanno modulati su misura in base alla tipologia di attività, alle circostanze e alle specifiche esigenze del Franchisor.

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